“[La castrazione] era prescritta in alcuni casi per reati quali le percosse a un bianco o la fuga e impiegata questo modo costituiva un sistema non irrazionale di controllo degli schiavi, molto vicino alla legge giamaicana che consentiva l’amputazione di un piede per punire un fuggiasco. Eppure la castrazione non era soltanto l’ennesimo esempio delle odiose crudeltà che arricchivano i codici penali delle colonie: era riservata ai Neri e a volte agli indiani. In qualche colonia le leggi per la castrazione erano formulate in modo da applicarsi a tutti i Neri, sia liberi che schiavi. Come punizione legale fu un prodotto del tutto americano, dato che non ve n’erano precedenti nella legge inglese. Anzi i magistrati in Inghilterra se ne sentirono colpiti e offesi, e definirono la castrazione «inumana e contraria a tutte le leggi cristiane», «una punizione non mai inflitta da alcuna legge [in nessun] Dominio di Sua Maestà». Alcuni americani la giudicavano una pratica necessaria per dominare un popolo lascivo e barbaro, ma gli inglesi ritenevano che la barbarie fosse in chi l’applicava. La castrazione dei Neri rivelava chiaramente nei bianchi il bisogno di convincersi d’essere davvero padroni, dominanti in tutti i sensi, e dava un drammatico esempio della facilità con cui essi si abbassavano a trattare i loro neri come i tori e gli stalloni, di cui si poteva domare lo «spirito» castrandoli. Inoltre, in alcune colonie, l’aspetto specificamente sessuale dell’evirazione era posto così in risalto da sottolineare come in in gran parte l’insicurezza del bianco di fronte ai neri fosse fondamentalmente sessuale. Le leggi approvate all’inizio del Settecento in Pennsylvania e nel New Jersey (e rapidamente abrogate dalle autorità inglesi) ordinavano la castrazione del nero per un solo reato, cioè la tentata violenza a una donna bianca. E c’è un esempio ancora più lampante: la legge della Virginia sulla castrazione dei Neri, in vigore per molti anni e comminata per tutta una serie di gravi reati, fu abrogata nel 1769 per motivi umanitari, ma il decreto di abrogazione specificò che si sarebbe potuto tuttora infliggere come pena per un particolare reato: la violenza o tentata violenza carnale a una donna bianca” (pag 77-78) [Winthrop D. Jordan, ‘Il fardello dell’uomo bianco. Origini del razzismo negli Usa’, Vallecchi, Firenze, 1976]
